È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 25 agosto la nuova regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio delle scuole. La nuova norma (Decreto del ministero dell’Interno del 7 agosto 2017) viene inserita nel Codice di prevenzione incendi, ossia il nuovo testo (DM 3 agosto 2015) basato su un approccio prestazionale.
La sua applicazione è facoltativa. Il nuovo Dm lascia infatti in vigore la regola tecnica verticale del 1992. Il professionista potrà scegliere se utilizzare la nuova norma, che ha superato l’impostazione prescrittiva delle “vecchie” normative, o se seguire il Dm del 1992.
Il nuovo Dm si applica alle attività scolastiche, di ogni ordine e grado, soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (scuole con affollamento superiore a 100 occupanti). Sono esclusi gli asili nido, che hanno una normativa propria (prescrittiva), mentre sono inclusi nel campo di applicazione collegi e accademie. Sono esclusi dal campo di applicazione anche le scuole aziendali e gli ambienti didattici collocati all’interno di attività scolastiche.
Quanto al periodo di coesistenza tra nuove e vecchie leggi, si è deciso di eseguire un monitoraggio, che tra l’altro è previsto per tutte le normative inserite nel “Codice”, e di fare il punto entro il 31 dicembre 2019, per eventualmente prendere una decisione riguardo all’abrogazione della regola tecnica del 1992. Tale verifica spetta al ministero dell’Interno, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione.
Fonte www.professionearchitetto.it